IL GIUDICE DI PACE Vista e letta l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 100, d.lgs. n. 507/1999 sollevata dal procuratore del ricorrente in relazione agli artt. 23 e 25 della Carta costituzionale, ritenuto che prima facie non appare manifestamente infondata; Sospende il presente procedimento e rimette gli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per i provvedimenti di sua competenza. Pignataro Maggiore, addi' 16 maggio 2001 Il giudice di pace: Viggiani 01c0892