IL GIUDICE DI PACE

    Vista   e  letta  l'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art.  100,  d.lgs.  n. 507/1999  sollevata  dal  procuratore del
ricorrente   in   relazione   agli   artt. 23   e   25   della  Carta
costituzionale,  ritenuto  che  prima facie non appare manifestamente
infondata;
    Sospende  il  presente procedimento e rimette gli atti alla Corte
costituzionale;
    Manda alla cancelleria per i provvedimenti di sua competenza.
        Pignataro Maggiore, addi' 16 maggio 2001
                    Il giudice di pace: Viggiani
01c0892